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Whistleblower

Procedure e modalità per le segnalazioni di illecito.

Cosa è il whistleblowing?

È una misura per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, menzionata nel Piano Nazionale Anticorruzione e ripresa dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Lombardia (punto 5.5.)

È una procedura che prevede la segnalazione di illeciti a cura di un segnalatore di illeciti (definito “whistleblower”). Il segnalatore di illeciti è quel soggetto che, solitamente nel corso della propria attività
lavorativa, scopre e denuncia fatti che causano e/o possono in potenza causare danno all'ente (privato o pubblico) in cui lavora o ai soggetti che con questo si relazionano (studenti, famiglie, ecc….).
Dal 30 marzo 2023 è in vigore la nuova normativa in materia di whistleblowing di cui al D.Lgs. n. 24/2023. Si tratta di un’integrazione delle precedenti disposizioni in vigore che prevede l’adozione di nuovi standard di protezione a favore dei whistleblower in recepimento della Direttiva UE 1937/2019.

 

Si applica anche al mondo scolastico?

Sì. Con la Delibera n. 416/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.

 

Come funziona?

Docenti, personale ATA, Dirigenti scolastici o altri pubblici dipendenti che abbiano assistito a illeciti o ne siano venuti a conoscenza in relazione allo svolgimento della propria attività lavorativa possono inviare la segnalazione, usando questo modulo, scrivendo:

alla casella di posta whistleblowing@ictrenzano.eu;

al Responsabile della prevenzione della corruzione, tramite il servizio postale. Nel caso in cui la segnalazione avvenga tramite servizio postale, per poter usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa e che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”.

In ogni caso è garantita, da parte dell’Amministrazione ricevente, la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.

L’Amministrazione dovrà:

o rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; 
o mantenere interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni; 
o dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute con riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla
scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

 

Cosa non rientra nel whistleblower?

Fatti e situazioni non conosciuti direttamente, ma riferiti da terzi.
Segnalazioni di rilevanza penale, già all’attenzione dell’Autorità giudiziaria.
Segnalazioni non provenienti da docenti, personale ATA, dirigenti scolastici o comunque pubblici dipendenti.
Segnalazioni generiche e poco circostanziate.
Segnalazioni di fatti ed episodi che non abbiamo a che fare con la corruzione.

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